AVV IVAN MAROTTA 

Recupero Crediti

Nell’attuale contesto economico, accade sempre più spesso che aziende e fornitori sia di beni che di servizi si trovino in contrasto rispetto a crediti insoluti. Un credito non recuperato può causare innumerevoli danni all’azienda e dunque la decisione più razionale da prendere in questi casi è quella di rivolgersi ad un esperto che possa fornire consulenza personalizzata e adeguata garanzia di tutela. 

Lo Studio Legale dell’Avvocato Ivan Marotta svolge la propria attività preliminarmente in fase stragiudiziale, al di fuori delle sedi giudiziarie, con l’obiettivo fondamentale di ottenere spontaneamente il pagamento del debito in via bonaria. L’ eventuale azione di recupero del credito in sede giudiziale viene effettuata successivamente all’esito negativo dell’intervento stragiudiziale e qualora il patrimonio del debitore fornisca garanzie di solvibilità sufficienti per un fruttuoso recupero.

I servizi offerti dallo Studio Legale Marotta :

 

- Redazione di piani di rientro;

- Diffide di pagamento;

- Conciliazioni;

- Negoziazione assistita;

- Ricorso per decreto ingiuntivo;

- Pignoramenti immobiliari, mobiliari e presso terzi.

 

Domande Frequenti

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Per legge, ogni volta che si deve chiedere il pagamento di somme non superiori a 50mila euro bisogna invitare il debitore, tramite il proprio avvocato, a raggiungere un accordo per evitare di andare in giudizio. Si tratta della cosiddetta negoziazione assistita.

Quando il recupero del credito riguarda materie come il condominio, le successioni, le locazioni oppure i diritti reali (usucapione, proprietà, servitù, ecc.), per legge occorre per forza tentare la mediazione obbligatoria davanti ad un organismo terzo e imparziale.

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Prima di procedere con l’atto di pignoramento, il creditore dovrà notificare al debitore un’ulteriore, formale intimazione di pagamento, che prende il nome di precetto che consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.

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Il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all’espropriazione.

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Si tratta di una semplice comunicazione scritta da recapitare al creditore mediante strumenti che forniscono la prova certa dell’avvenuta ricezione, come ad esempio la raccomandata con avviso di ricevimento o la PEC. La diffida, che non deve necessariamente essere redatta da un legale, deve contenere il formale invito ad adempiere entro un preciso termine, in genere di 15 giorni. La diffida non serve solo per sollecitare il debitore a pagare ma anche ad interrompere la prescrizione del diritto di credito e a costituire formalmente in mora il debitore così da poter far maturare gli interessi moratori sulla somma dovuta.

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