Colpa Medica
La materia della responsabilità medica è estremamente delicata. Si tratta infatti di contemperare le esigenze di pazienti e di medici, di combattere la medicina difensiva, e di rendere certe le tutele, evitando al contempo di costringere i medici a lavorare nel costante timore di essere coinvolti in pesanti contenziosi giudiziari.
Nei casi di responsabilità medica e sanitaria in un contesto normativo complesso è indispensabile distinguere i casi di responsabilità dall’evento avverso non imputabile e nel primo caso essere resi edotti su quali strumenti esperire per la miglior tutela dei propri diritti
Lo Studio Legale Marotta offre consulenza assistenza e difesa sia alle vittime della mala sanità e ai loro congiunti orientandoli e indirizzandoli nel qual cervo di norme orientamenti giurisprudenziali di responsabilità e irresponsabilità che pervadono la materia.
Servizi offerti dallo Studio Legale Marotta :
- Consulenza preventiva;
- Risarcimento danni settore odontoiatrico;
- Risarcimento danni settore medicina estetica;
- Infezione ospedaliera;
- Risarcimento danni per errore medico.
Quando si parla di Colpa Medica?
A seguito della legge Gelli sul versante civilistico la responsabilità del medico ha sempre natura extra contrattuale, salvo il caso in cui il sanitario abbia stipulato un contratto autonomo con il paziente, è invece di natura contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria.
Questa distinzione comporta rilevanti conseguenze sia sulla prescrizione (quinquennale nel primo caso, decennale nel secondo), sia sull’onere della prova posto che nel primo caso, è il paziente a dover dimostrare la colpa del medico, mentre nel secondo caso è la struttura che deve provare di non avere responsabilità.
Quando allora si può parlare di colpa medica?
Sul punto è intervenuta la sentenza 8770/2018 delle Sezioni Unite.
L’esercente la professione sanitaria risponde a titolo di colpa per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico chirurgica, se l’evento si è verificato per :
a) colpa anche lieve da negligenza o imprudenza;
b) colpa anche lieve da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee guida o dalle buone pratiche clinico assistenziali;
c) colpa anche lieve da imperizia nell’individuazione e nella scelta di linee guida o di buone pratiche clinico assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto;
d) colpa grave da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee guida o buone pratiche clinico assistenziali adeguate tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico.